Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

TRIBUTI

Imu

Le scadenze sono fissate al 16 giugno in acconto e al 16 Dicembre a saldo, è possibile versare l’intero importo a saldo entro il 16 Giugno e non sono ammesse rateizzazioni. In caso di pagamento tardivo è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso in cui il contribuente presenti in banca/posta il modello f24, indicando correttamente il codice ente G251 corrispondente al comune di Palagianello, ma per un errore di digitazione da parte dell’operatore, potrebbe essere inserito un codice ente differente, l’imposta versata per il comune di Palagianello verrà accreditata ad altro Comune. In questi casi sia le banche che gli uffici postali, su richiesta del cittadino che presenta il modello f24 in proprio possesso contenente l’indicazione del codice corretto G251 e la relativa quietanza, devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 Dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo modo il pagamento viene rettificato e riversato al Comune di Palagianello.

Nel caso sia stato il cittadino ad indicare un codice comune errato, la correzione non può essere richiesta alla banca/posta, ma, ai sensi della risoluzione n. 2/DF del 13 settembre 2012 del Mef, è necessario presentare richiesta di riversamento a favore del Comune creditore, rivolgendosi al Comune al quale il pagamento è stato erroneamente effettuato, dandone sempre comunicazione al servizio tributi del Comune di Palagianello.

Nel caso in cui il cittadino indichi sull’f24 il codice fiscale errato, deve presentare richiesta all’ufficio tributi, di ricerca dei versamenti, che non trovando l’abbinamento corretto vanno a finire in una parte dell’archivio del software dell’Agenzia delle entrate. Si comunica che il contribuente tramite il proprio cassetto fiscale (la maggior parte degli studi professionali o CAF hanno l’opportunità di averlo per ogni loro cliente) può individuare subito l’errore.

La Delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote imu vengono pubblicate entro il 14 ottobre di ciascun anno sul Portale del MEF, qui di seguito il collegamento per la delibera IMU anno 2024 (https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_ imu/download_lib.php?key=0900f230805c39ec&nome=182916_DIMUNIC- 13ta24g251d.pdf) ed hanno efficacia dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.

No. In questo caso non è obbligatoria la presentazione. In generale la dichiarazione Imu non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI), tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliare, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (compravendita, donazioni, variazione di rendita, cambio categoria catastale). Quindi nei casi classici di acquisto o vendita di un immobile o quando sia stata presentata dichiarazione di successione non vi è obbligo di presentare dichiarazione Imu poiché i dati sono acquisiti da Comune tramite procedura informatica. Permane l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu in quei casi in cui il comune non può venire a conoscenza immediatamente delle modificazioni oggettive e soggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione non va ripetuta ogni anno: fatta una prima volta avrà effetto anche per gli anni successivi, a meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi già dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

È soggetto al pagamento dell’imu il proprietario o il titolare di altri diritti reali di godimento di fabbricati, abitazioni principali di lusso ossia inclusi nella categoria catastale A/1 A/8 A/9, aree fabbricabili e terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati. In caso di più possessori con riferimento al medesimo immobile, ciascuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti a ciascuna quota di possesso.

Sono esenti i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale che rientrano nella categoria catastale da A/2 ad A/7, esenzione che spetta anche per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Sono altresì esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva inusucapibile e ricadenti in comunità montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 5 della legge 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare n 9 del Mef del 14/06/1993. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali e quindi esenti, le seguenti unità immobiliari: a. La casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. b. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. c. L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti casi: a. Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al d.lgs, 42/2004 b. Fabbricati dichiarati inagili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario da allegare alla dichiarazione, o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr n 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato c. Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. d. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998

TRIBUTI

Tari

Perchè devo pagare la Tari per la cantina e/o garage? Che quantità di rifiuti possono mai produrre? Inoltre è sprovvisto di allaccio all'utenza elettrica?

Se l’immobile è privo di suppellettili e mobilio e si provvede alla cessazione delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas) nulla è dovuto, in caso contrario sarebbe opportuno volturare la posizione a uno degli eredi , in modo tale da poter usufruire anche di un eventuale riduzione per uso discontinuo. In caso di mancata voltura, gli avvisi di accertamento saranno inviati a uno degli eredi, in virtù del vincolo di solidarietà esistente tra coobligati.

L’immobile deve versare in condizioni di obiettiva inutilizzabilità, quindi non deve essere allacciato a nessuna utenza, oltre a essere privo di arredi e suppellettili. Di fatto la loro presenza è indice di una possibile e potenziale utilizzabilità del locale con conseguente assoggettamento della tassa rifiuti.

Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica o di ufficio per omessa o infedele denuncia, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Istituita dall’ art. 19 del d.lgs 504/92 la TEFA è il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, la cui percentuale determinata dalla Provincia, viene riversata alla stessa dal comune.

Arera con delibera n. 386/2023 istituisce due nuovi voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l’autorità intende dare copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale Pef. In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a partire dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione tari: la componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione la componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi. Le due componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno” e pertanto devono ritenersi frazionabili, al pari della Tari o della tariffa corrispettiva. Detto in altri termini, se un utente ha attiva un’utenza per sei mesi, le due componenti perequative devono essere applicate dividendole per due.

La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate: aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 30%; - abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30% - utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell’attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali.

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