Descrizione
A partire dal 17 giugno 2024 potranno essere presentate le istanze di ammissione al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo per l’ a.s. 2024/2025.
Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it;
sezione Libri di testo a.s. 2024/2025.
Accesso all’area riservata del portale alternativamente tramite:
- SPID (accesso tramite identità digitale);
- CIE (carta di Identità Elettronica);
- CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).
L’ISEE richiesto è quello Ordinario: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, attestato da una certificazione in corso di validità, non superiore ad €11.000,00 elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli;
L’ISEE Minorisostituisce quello ordinario qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’Art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni;
L'ISEE Corrente, valido 6 mesi, può sostituire l'ISEE ordinario in seguito a: - una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; - una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
ISEE per minori in affido: i minori collocati presso comunità, sulla base delle disposizioni dell’Art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, così come i minori in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo;
ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
La prima finestra temporale sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 17 giugno 2024 fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2024;
Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.